SEGNALAZIONE RISCHIO INVALIDAZIONE PROCEDURA

segnalazione fatta dal Coordinamento al segretario Generale MIBACT e Relativa RISPOSTA

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  1. Referente Comitato Tecnico
     
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    Da: [email protected]
    Inviato: lunedì 19 ottobre 2015 14:00
    A: SG - SEGRETARIATO GENERALE <[email protected]>

    Oggetto: SEGNALAZIONE RISCHIO INVALIDAZIONE PROCEDURA


    Gent. Arch. Antonia Pasqua RECCHIA,

    Le scriviamo per sottoporLe la seguente problematica, che potrebbe far invalidare la procedura di selezione dei restauratori.

    Sul Vs. sito alla pagina delle Faq in data 16 Ottobre 2015 (http://www.beniculturali.it/mibac/export/M...1961249359.html) è stata pubblicata la seguente situazione:

    "RISPOSTA: La modifica della procedura telematica avvenuta in data 6 ottobre nella compilazione della sezione ATTI ha inserito la possibilità di sostituire i dati relativi al certificato di regolare esecuzione o il visto di buon esito sul CEL con un nuovo tipo di atto, cioè gli estremi della avvenuta presentazione all’organo di tutela del bene di una domanda di rilascio di questi documenti.
    Tale modifica è stata apportata, a seguito di segnalazioni degli utenti e di verifiche effettuate presso i diversi uffici del Ministero proprio al fine di agevolare i richiedenti.
    E’ quindi possibile inserire nel modulo documentazione che attesti di aver presentato all’ufficio interessato una domanda di rilascio del certificato di esecuzione lavori o di copia di un certificato già emesso in passato (per lavori appaltati da Soprintendenze o Istituti del MIBACT) o di rilascio del visto di buon esito o di copia di esso (per lavori svolti su incarico di altri committenti). Sono documenti utili gli estremi di una raccomandata, una lettera di richiesta timbrata per ricevuta e/o acquisita a protocollo dall’ufficio, i riferimenti di una PEC.
    Se la richiesta viene presentata da una persona non corrispondente al titolare dell’affidamento o dell’appalto, cioè da una persona che nell’ambito di quell’intervento di restauro ha svolto la sua attività come collaboratore, l’interessato dovrà:
    fornire tutti gli elementi utili alla chiara individuazione del lavoro di restauro (oggetto, luogo, anno/i di esecuzione, nominativo dell’impresa titolare) fornire documentazione attestante il proprio interesse a presentare al richiesta, quindi il contratto di assunzione o di collaborazione e/o altra documentazione non in possesso dell’amministrazione statale.
    LA RICHIESTA DOVRA' ESSERE ACCOMPAGNATA DA UNA DELEGA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA TITOLARE DELL'APPALTO ED EVENTUALMENTE DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE ALTRE DITTE/FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE (in caso di ATI, subappalti, forniture di servizi).
    Quando non sia possibile ottenere questa delega, l’interessato lo potrà segnalare in sede di richiesta del certificato o visto di buon esito, e sarà cura del ministero verificare presso i propri uffici o presso gli altri organi preposti alla tutela la sussistenza del requisito. Resta fermo l’obbligo anche in questo caso di allegare la documentazione che provi il proprio interesse a presentare la richiesta."

    In sintesi, con la dichiarazione «La richiesta dovrà essere accompagnata da una delega del legale rappresentate della ditta titolare dell’appalto ed eventualmente dei legali rappresentanti delle altre ditte/figure professionali interessate (in caso di ATI, subappalti, forniture di servizi).», state dimostrando che la documentazione, che la procedura telematica definisce come obbligatoria, non individua chi ha agito sul bene, ma esclusivamente i legali rappresentanti delle ditte; per cui state abilitando come restauratori, non coloro che sono intervenuti direttamente sul bene, ma i legali rappresentanti delle ditte. Questa situazione potrebbe essere un buon motivo per invalidare la procedura.

    Inoltre la documentazione richiesta dalla procedura telematica come obbligatoria, è stata individuata dal Mibact; per cui l'ammissione che detta documentazione non è riferibile all'operatore che è intervenuto sul bene, oltre ad essere un buon motivo di annullamento della procedura, potrebbe anche individuare una consapevolezza del MIBACT riguardo al fatto che la documentazione non individuavasse i restauratori ma i legali rappresentanti delle ditte.

    Distinti saluti,
    Coordinamento in Difesa dei Titoli di Studio e Professionali in Restauro

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    Da: SG - SEGRETARIATO GENERALE ([email protected]) 21 ott 2015 - 15:25
    A: "[email protected]"


    Al Coordinamento in Difesa dei Titoli di Studio e Professionali in Restauro



    Nel merito di quanto segnalato con la mail del 19 ottobre ritengo che una lettura oggettiva della RISPOSTA pubblicata nelle FAQ vada nel senso esattamente contrario a quello da voi prospettato. Anzitutto va considerato che la modifica della procedura telematica introdotta il 6 ottobre è avvenuta per venire incontro alle moltissime segnalazioni di difficoltà nel reperimento della documentazione. Si è dunque deciso di applicare per analogia, secondo quanto previsto dalla disciplina della procedura di evidenza pubblica, la figura del “soccorso istruttorio” (ex art. 38 comma 2 bis del d. l.vo 163/2006). Cioè l’interessato deve autocertificare l’esistenza del documento e dimostrare di averlo tempestivamente richiesto. Poi avrà tempo (nei termini che verranno assegnati) per regolarizzare l’autocertificazione con il documento richiesto.

    Ciò premesso, la RISPOSTA mette in evidenza la volontà dell’amministrazione di far emergere proprio il nome dell’effettivo esecutore. Infatti il nome del singolo restauratore potrebbe non essere evidente se egli ha lavorato all'interno di una più grande azienda che è stata inserita quella frase, il cui scopo è far emergere il nome dell'effettivo esecutore e non viceversa come erroneamente sostenuto da codesto Coordinamento. Per cui alla fine della procedura sarà l'esecutore ad essere accreditato e non il legale rappresentante. La delega citata è necessaria per supportare la richiesta di documenti agli uffici qualora essa venga presentata da una persona non corrispondente al titolare dell’affidamento o dell’appalto, cioè da una persona che nell’ambito di quell’intervento di restauro ha svolto la sua attività come collaboratore.

    Peraltro nel seguito della RISPOSTA si legge che Quando non sia possibile ottenere questa delega, l’interessato lo potrà segnalare in sede di richiesta del certificato o visto di buon esito, e sarà cura del ministero verificare presso i propri uffici o presso gli altri organi preposti alla tutela la sussistenza del requisito. Spero di aver contribuito a chiarire la questione e a rasserenare le attese.
     
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